La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., in ordine ad alcune notizie pubblicate su siti web circa le dimissioni dell’Amministratore Unico Antonio Piedepalumbo, che è stato nominato dai precedenti soci ed è in carica dal 13/07/2020, comunica che le dimissioni sono state formalizzate in data 04/11/2024 e che è in corso l’individuazione di un nuovo Organo amministrativo.
Attualmente l’Amministratore Unico, sebbene dimissionario, è in carica.
L’assemblea dei soci, diversamente da quanto riportato da alcuni siti web, non è stata convocata dal socio SPORT AND LEISURE s.r.l. mabensìdall’Amministratore Unico Antonio Piedepalumbo in data 26/11/2024.
In ordine alla presunzione che “la mancata nomina di un amministratore integra una delle cause di scioglimento della società previste dal codice civile, aprendo la strada a un possibile procedimento di liquidazione.” (cit. www.tuttoturris.com del 03/12/2024), ci troviamo ancora una vota nel novero di “fake news” in quanto le cause di scioglimento di una società di capitali sono tassativamente indicate dall’art. 2484 c.c. e, nel caso specifico, qualora non vi fosse accordo sulla nomina del nuovo Organo amministrativo, è previsto che la nomina possa essere richiesta al Tribunale civile.
Dunque non vi è nessuna ipotesi di scioglimento anticipato e liquidazione volontaria.
Giova precisare che il socio unico SPORT AND LEISURE s.r.l. è in trattativa per la cessione, in tutto o in parte, delle quote di partecipazione nella S.S. TURRIS CALCIO S.r.l e pertanto ha deliberato di rinviare la decisione di nomina di un nuovo Organo amministrativo in quanto ritiene per si tratti di una scelta importante che dovrà essere condivisa con i soggetti subentranti.
Si rappresenta inoltre che la redazione del Bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2024, data in cui la SPORT AND LEISURE s.r.l. non rivestiva la qualità di socio, è stata fatta dall’Amministratore Unico Antonio Piedepalumbo. Questo documento contabile, insieme ad una situazione infrannuale alla data di cambio dell’Organo amministrativo, dovrà necessariamente essere sottoposto all’approvazione del socio unico ancor prima della sostituzione dell’Amministratore Unico.